IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e  in  particolare  l'art.  5,
comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio e, in particolare, all'art. 123, commi 3 e 6; 
  Visto l'art. 1, comma 179, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
nella parte in cui prevede che «a decorrere dal 1° gennaio  2021,  al
fine di garantire la  definizione  e  l'attuazione  degli  interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea  e  nazionale
per  i  cicli   di   programmazione   2014-2020   e   2021-2027,   le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,  nell'ambito  di   tali
interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorita'
di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti  beneficiari  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a  tempo
determinato  di  durata   corrispondente   ai   programmi   operativi
complementari e comunque non superiore a  trentasei  mesi,  personale
non dirigenziale in possesso delle  correlate  professionalita',  nel
limite massimo di 2.800 unita' ed  entro  la  spesa  massima  di  126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 180, della medesima legge il quale stabilisce
che «con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  di
concerto con il Ministro per la Pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, sulla base della ricognizione  del  fabbisogno  di  personale
operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra
le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il  personale
di cui al comma 179, individuandone  i  profili  professionali  e  le
categorie»; 
  Visto  inoltre  l'art.  1,  comma  181,  in  forza  del  quale  «Il
reclutamento e' effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli  ed
esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai  sensi
dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 6, della  legge  19
giugno 2019, n. 56»; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 182, secondo il quale «L'Agenzia per
la Coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla  corrispondenza
delle attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi  e
agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021 di nomina dei Ministri; 
  Valutati gli esiti della ricognizione del fabbisogno  di  personale
operato dall'Agenzia per  la  Coesione  territoriale,  a  seguito  di
accurata istruttoria, nonche' delle analisi condotte dall'ANCI; 
  Ritenuto che, in riferimento a quanto previsto dall' art. 1,  comma
179 citato, le Amministrazioni che «rivestono ruoli di  coordinamento
nazionale»  sono:  l'Agenzia  per  la   coesione   territoriale,   il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale per le  politiche  attive
del lavoro e il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali;  le
«autorita' di gestione» delle regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono quelle designate ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 di cui al CAPO II, Art. 123, comma  3;
gli  organismi  intermedi  sono  quelli  designati  nell'ambito   del
Programma Operativo Nazionale - PON Citta' Metropolitane ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 di cui al CAPO II, art. 123, comma 6; i Comuni e
le Province delle Regioni innanzi indicate ed elencate nella  tabella
A) sono «i soggetti beneficiari». 
  Considerato  che  le  assunzioni  a  tempo   determinato   previste
dall'art. 1, comma 179, citato, sono finalizzate a favorire  processi
di rigenerazione delle Amministrazioni pubbliche  attraverso  risorse
aggiuntive  aventi  specifiche   professionalita'   necessarie   alla
gestione dei processi direttamente collegati agli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea  e  nazionale,  per  i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027; 
  Tenuto conto che il  numero  delle  risorse  da  assumere,  secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 179, citato, costituisce una prima
misura finalizzata anche a dare un impulso alla  funzionalita'  delle
amministrazioni statali  e  territoriali  sopra  indicate  e  non  e'
pertanto    satisfattiva    del    fabbisogno    complessivo    delle
Amministrazioni  medesime  e  che  e'   conseguentemente   necessario
adottare adeguati criteri di riparto,  al  fine  di  raggiungere  gli
obiettivi del legislatore; 
  Considerato che nel ripartire il personale e le risorse finanziarie
fra tutti i soggetti indicati dall' art. 1, comma 179, coinvolti  nei
processi  di  allocazione,  gestione  e  rendicontazione  dei   fondi
stanziati per la coesione, occorre avere riguardo  alla  rilevanza  e
all'intensita' del ruolo svolto da  ciascuna  categoria  di  soggetti
contemplati dalla  disposizione  stessa,  in  guisa  da  massimizzare
l'utilita'  marginale  del  nuovo  personale  rispetto  all'obiettivo
dell'efficiente e celere gestione dei fondi disponibili per  i  cicli
di programmazione 2014-2020 e 2021-2027; 
  Considerato  inoltre  che  occorre  individuare,  ai   fini   della
ripartizione territoriale del numero e delle competenze delle risorse
umane coinvolte nella procedura selettiva, criteri  parametrati  alla
diversa   tipologia   delle   Amministrazioni    contemplate    dalla
disposizione di legge, con riguardo alle rispettive  attribuzioni  in
relazione  alla  attuazione  della  suddetta  programmazione  e  alla
dimensione demografica degli enti territoriali ed  altri  indici  che
consentano la massima efficienza allocativa delle risorse; 
  Verificata, quanto alle  Amministrazioni  che  rivestono  ruoli  di
coordinamento nazionale, la necessita'  che  ad  esse  sia  riservata
un'aliquota di  personale  adeguata  all'intensita'  dei  compiti  di
coordinamento, supervisione, assistenza e verifica  attribuiti  dalla
legge e dagli atti di programmazione dei fondi; 
  Verificata  altresi',  quanto  alle  Autorita'  di   Gestione   dei
programmi regionali, la necessita' che la ripartizione delle  risorse
corrisponda al peso percentuale delle risorse nazionali e comunitarie
assegnate con riguardo ai fondi strutturali (FSE e FESR) e  al  fondo
di sviluppo e coesione (FSC), ferma restando una dotazione minima per
ciascuna Regione, sulla base dell'oggettiva complessita' e  rilevanza
del ruolo svolto nel processo attuativo della programmazione; 
  Considerata, quanto alla pluralita'  degli  organismi  intermedi  e
degli altri soggetti beneficiari - province, comuni capoluogo e altri
comuni  -  ed   alla   loro   forte   diversificazione   demografica,
l'opportunita'  di  ripartire  le  risorse  umane   coinvolte   nella
procedura  selettiva  sia  tenendo  conto  della   popolazione,   che
applicando, nel caso di Comuni di  piccole  dimensioni,  un  criterio
aggregativo ispirato al criterio della massima efficienza allocativa,
mediante l'individuazione di un Comune capofila presso il quale  sono
allocate risorse destinate  a  lavorare  in  raccordo  con  gli  enti
aggregati; 
  Considerato, che il predetto criterio  aggregativo  garantisce  una
efficienza, coniugando multidisciplinarita' ed efficacia  dell'azione
anche nei confronti dei Comuni molto piccoli,  nella  prospettiva  di
accordi di avvalimento del personale, in  ossequio  al  principio  di
leale cooperazione istituzionale; 
  Tenuto conto che per i comuni che si situano al  di  sopra  di  una
determinata soglia di popolazione e' opportuno utilizzare un criterio
di proporzionalita' rispetto alla dimensione  demografica,  declinata
attraverso la ripartizione nelle seguenti fasce: 
    comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, 
    comuni con popolazione compresa  tra  30.000  abitanti  e  50.000
abitanti, 
    comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. 
  Tenuto conto che detto  criterio  e'  temperato  da  un  indice  di
premialita' che tiene conto di alcuni indicatori aventi  specifica  e
predefinita rilevanza, e segnatamente: 
    incidenza della spesa del personale sulle spese correnti; 
    grado di autonomia finanziaria e di capacita' di spesa; 
    numero di dipendenti di categoria D in rapporto al  totale  della
popolazione residente; 
    eta' media dei dipendenti in organico. 
  Considerato che la provvista di risorse umane assegnata  agli  enti
capofila, in ossequio al criterio aggregativo e', giusto quanto  anzi
detto, anche destinata al  servizio  dei  comuni  che,  per  l'esigua
dimensione  demografica  o  il  basso  indice  di  premialita',   non
risultano  diretti  assegnatari  di  personale.  Che   le   modalita'
dell'impiego operativo sono determinate dallo stesso  Ente  capofila,
in raccordo con gli Enti aggregati, in attuazione  del  principio  di
leale  cooperazione  istituzionale  e   di   coerente   ed   efficace
realizzazione degli obiettivi  previsti  dalla  legge,  eventualmente
mediante la stipula  delle  convenzioni  previste  dall'art.  30  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Considerato che tali aggregazioni sono individuate sulla base della
vicinanza geografica, in relazione ai Sistemi Locali del Lavoro  come
definiti dall'Istat, o  dell'esistente  delimitazione  gia'  definita
nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne; 
  Tenuto conto, con riguardo ai profili professionali da assumere con
la presente procedura, che l'istruttoria  svolta,  sulla  base  delle
analisi nell'ultimo decennio, ha fatto emergere una diffusa  carenza,
da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma  179  citato,
sia nella fase di  progettazione  degli  interventi  che  nella  fase
dell'attuazione e della rendicontazione, con  la  diffusa  prassi  di
esternalizzare le relative attivita'; 
  Ritenuto, in ragione di quanto  sopra,  che  le  risorse  umane  da
assumere debbano essere selezionate tra soggetti dotati del titolo di
laurea, con  specifiche  competenze  professionali  ed  esperienziali
nella gestione dei fondi, ed in attivita'  quali:  la  progettazione;
l'animazione  a  livello   locale   sulle   tematiche   di   sviluppo
territoriale; la facilitazione dei rapporti con  i  vari  livelli  di
governo  locali;  il  sostegno  alle   amministrazioni   locali   per
accrescere  la  loro   potenzialita'   a   candidare   progettualita'
finanziate dai Programmi Regionali (POR);  la  gestione  contabile  e
rendicontazione delle spese sostenute  e  finanziate  nell'ambito  di
progetti  finanziati  dai  fondi  strutturali;  la   gestione   delle
procedure  di  acquisti  e   appalti;   l'innovazione   organizzativa
(processi) e la tecnologica (sistemi informativi); 
  Ritenuto, conseguentemente, che le risorse umane reclutate  con  la
presente procedura selettiva debbano essere inquadrate nei rispettivi
ordinamenti come funzionari laureati  e  che  il  reclutamento  debba
avvenire in Area terza/Area A per le  amministrazioni  che  rivestono
ruoli di coordinamento nazionale e in categoria D per gli enti locali
per i profili maggiormente coerenti con le attivita'  sopra  indicate
come definite dai rispettivi Contratti Collettivi di riferimento; 
  Considerato che, ferma la necessita' del possesso della  laurea  ai
fini dell'accesso alla procedura, devono essere valorizzati i  titoli
comprovanti la conoscenza e l'esperienza  professionale  maturata  in
attivita' di programmazione, gestione e attuazione  dei  fondi  e  le
altre conoscenze specialistiche sopra menzionate; 
  Ritenuto che il personale assunto con la procedura di cui  all'art.
1, comma 181, della citata legge, non  debba  essere  distolto  dalle
attivita', piu' volte  menzionate,  legate  alla  efficace  e  celere
attuazione  degli  interventi  finanziati  dalle  risorse   messe   a
disposizione dalle politiche  nazionali  ed  europee  della  coesione
territoriale e che la verifica circa il corretto  impiego  di  queste
risorse umane,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  182,
citato, sia svolta con cadenza periodica dall'Agenzia per la Coesione
territoriale; 
  Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,  di
concerto con il Ministro per la Pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 25 marzo 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il personale di cui al comma 179 della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, e' ripartito tra le amministrazioni  secondo  la  tabella  A,
nella quale sono individuati,  per  ciascuna  tipologia  di  ente  la
distribuzione, il numero e la categoria delle unita' da reclutare. 
  2. Per ciascuna area di inquadramento del personale  da  reclutare,
sono descritti, nell'allegata tabella B, il profilo  professionale  e
gli ambiti di intervento relativi alle attivita' da svolgere; 
  3. Per le singole amministrazioni  destinatarie  del  personale  da
reclutare sono elencate, nell'allegata tabella C,  le  risorse  umane
assegnate, la ripartizione dei profili professionali  e  le  relative
risorse finanziarie da  assegnare.  La  tabella  riporta  altresi'  i
Comuni  capofila  delle  aggregazioni  individuate  (Aree  interne  e
Sistemi Locali del Lavoro), con indicazione dei comuni da  aggregare,
in quanto  non  destinatari  di  assegnazioni,  per  i  quali  potra'
provvedersi alla stipula di apposite convenzioni. 
  4.  Le  risorse  finanziarie  sono  ripartite  secondo  lo   schema
riassuntivo di seguito riportato: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  5.  L'Agenzia  per  la  Coesione  conduce  rilevazioni  e   dispone
controlli,  secondo  quanto  previsto  dal  sistema  di  gestione   e
controllo del Programma Operativo Complementare  (POC)  al  Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacita' Istituzionale 2014 -  2020
con  cadenza  almeno  trimestrale,  al  fine  di  verificare  che  le
attivita' svolte dai funzionari assunti siano coerenti con gli  scopi
e gli obiettivi posti dalla legge. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 30 marzo 2021 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
         Il Mministro per il sud e la coesione territoriale 
                              Carfagna 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2021 
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1044